(A cura dell'Ufficio Stampa
del Ministro per
l'Innovazione e le Tecnologie)
Lo scopo della legge, in applicazione del principio
costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere
virtuali" che limitano l’accesso dei disabili alla Società della
Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla
partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita.
Si tratta quindi di garantire anche ai cittadini disabili il
diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi
telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di
conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed
intrattenimento.
Una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all’articolo 5, di assicurare l’accessibilità e la fruibilità degli strumenti didattici e formativi: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti.
La legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un regolamento governativo, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell’accessibilità dei siti Internet.
Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in
materia dalla normativa internazionale. In particolare, il
regolamento governativo sarà adottato sentite le Associazioni dei
disabili e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni
parlamentari competenti, d’intesa con la Conferenza Unificata. In
seguito, il decreto ministeriale fisserà il contenuto concreto
degli obblighi previsti dalla legge. Tale decreto sarà
periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle
innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
Qui trovi il testo completo della legge [in PDF]
Qui trovi il testo completo dalla Gazzetta Ufficiale del
17/01/2004